Art. 26.
(Registri e elenchi delle discipline
bio-naturali).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi registri regionali e provinciali degli operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché gli elenchi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discipline bio-naturali accreditati operanti sul rispettivo territorio.
      2. Per l'esercizio professionale delle discipline bio-naturali di cui al comma 2 dell'articolo 20 è obbligatoria l'iscrizione ai registri regionali e provinciali di cui al comma 1.

 

Pag. 46